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A proposito di Università....

Alcune “Università” della Terza Età si sono “travestite” da Università Popolari svolgendo una funzione di “inquinamento mentale”, dichiarandosi associazioni al servizio degli anziani, ma in realtà non badando all’anagrafe quando si trattava di redarre il capitolo ‘entrate in bilancio’. Queste hanno creato soltanto confusione nel settore ed operando un duplice illecito: pedagogico, poiché è antieducativo discriminare secondo l’età i discenti; legale, perché il titolo Università, in base al DL 580/73, art. 10, spetta solo a quelle Statali ed a quelle (Popolari) della CNUPI riconosciute tali e con tale titolo da un successivo Decreto Legislativo.

D’altro canto la Confederazione Nazionale delle Università Popolari Italiane (CNUPI) rivendica, per sé e per le proprie associate, il pieno diritto di adoperare la denominazione "Università", e ciò in virtù del riconoscimento di personalità giuridica che la CNUPI ha acquisito in virtù di un apposito decreto legge (del 21.5.1991 e pertanto successivamente alla legge del 1973), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Leggi dello Stato nel n° 203 in data 30.8.1991. Il diritto di fregiarsi della denominazione "Università Popolare" è parimenti fruibile da parte delle associate alla CNUPI. Infatti il Consiglio di Stato nell’adunanza della Sezione Seconda del 6.2.1991 ha approvato lo Statuto della CNUPI nel quale alle consociate di quest’ultima è attribuita, appunto, la qualifica di Università Popolari.

La ratio legis che pervade i provvedimenti di cui sopra è da individuarsi nella volontà del legislatore di riconoscere la denominazione, il ruolo ed il rilievo storico della antiche Università Popolari le quali, sorte tra la fine del secolo XIX e l’inizio del XX, nel 18.9.1982 diedero vita alla CNUPI in virtù di quello Statuto, tuttora vigente, il quale è a base del riconoscimento di personalità giuridica.

Per quanto sopra esposto, la CNUPI rivendica la continuità storica con le classiche

Università Popolari, rivendica altresì il diritto di adoperare nella denominazione sua e delle sue associate il vocabolo "Università"; diffida ogni altro tipo di sodalizio, che non gode di conferimento da parte dello Stato del diritto di denominarsi "Università", di far uso di tale denominazione; richiama i poteri costituiti a còmpiti di vigilanza e di rispetto della legalità nei confronti di quante associazioni impropriamente si fregiano del nome Università, in generale, ed Università Popolare in particolare.

L’urgenza di tale intervento, tra l’altro è dettata, dalla odierna costituzione di un sistema integrato di agenti formativi il quale comprenda anche gli Enti per l’Educazione non Formale. Una chiarezza nelle denominazioni ed una, conseguente, piena legalità delle forme statutarie e pubblicitarie si configura come indispensabile specialmente nel settore dell’Istruzione e della Formazione a tutela dei cittadini fruitori.

Prof. Giancarlo Rinaldi

già Presidente della CNUPI

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